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D.Lvo 30/06/2003 n. 196- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica; -Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica; - Visto altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscri- DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. zione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale; -Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000; -Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; -Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan; -Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati; - Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull'esame preliminare del codice; - Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN; -Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat; - Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali; - Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999; -Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante; -Vista la documentazione in atti; -Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Dispone: la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato, all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 31 luglio 2002 Il Presidente Il Relatore Il Segretario Generale DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE* Preambolo Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale. Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8 c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98 d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995 e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997 f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997. Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici. CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1 b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati. Art. 3 (Identificabilità dell'interessato) 1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ra- DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. gionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie: risorse economiche; risorse di tempo; archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione; archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione; risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati; conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre. Art. 4 (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione) 1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri
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